Come noto, sino ad oggi, nel caso di contratto di assicurazione RCA con la clausola di rinnovo tacito della polizza alla scadenza (quasi la totalità dei casi), era stabilita una tolleranza di quindici giorni durante i quali, se l'assicurato non aveva richiesto la disdetta, poteva comunque giovare della copertura assicurativa pur in assenza di pagamento del premio...
Continua a leggere su http://www.cadoinpiedi.it/2012/11/06/rca_auto_cosa_cambia_ed_e_importante_saperlo_dal_1_gennaio_2013.html
Nessun commento:
Posta un commento